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ESPORTATORI ABITUALI ED ACQUISTARE SENZA IVA

  • Immagine del redattore: dott. Andrea Maiolo
    dott. Andrea Maiolo
  • 2 dic 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 24 mar

da qui a fine anno i soggetti che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA possono già compiere le prime verifiche in merito all’acquisizione della qualifica di esportatori abituali ed acquistare senza iva.



NORMATIVA


Chi raggiungerà tale qualifica potrà, nel 2025, acquistare prodotti e servizi senza l’applicazione dell’iva, entro i limiti del plafond.


In estrema sintesi, si ricorda che l’“esportatore abituale” è colui che ha effettuato, nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, esportazioni e operazioni assimilate oppure servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, per un importo superiore al 10% del totale dei ricavi (importo questo da rettificare secondo determinate regole).



CALCOLO DEL PLAFOND


Pertanto chi matura la qualifica di “esportatore abituale” può acquistare beni e servizi (e importare beni), in regime di non imponibilità IVA, nei limiti del plafond maturato (pari al totale delle cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc.):


- nell’anno solare precedente (c.d. plafond fisso): spendibile già dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di avvio dell’attività;


- nei 12 mesi precedenti (c.d. plafond mobile): spendibile solo al compimento dei primi 12 mesi di attività .



DICHIARAZIONE D’INTENTO


Per poter accedere a tale disciplina, gli esportatori abituali devono, prima di procedere con gli acquisti:

  • compilare la dichiarazione d’intento,

  • trasmetterla per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.


OPERATIVITÀ


Per presentare la dichiarazione d’intento, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) lo status di “esportatore abituale” possono agire in due modi


- per una singola operazione;


- oppure per una o più operazioni, sino a concorrenza di uno specifico ammontare del plafond disponibile.



La seconda modalità è quella più adottata dagli operatori perché consente di esporre un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno verso uno specifico fornitore.


Peraltro, è possibile avvalersi di una sola dichiarazione d’intento anche per più operazioni d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzare nell’anno di riferimento. Ciò richiede un attentissimo e costante monitoraggio del plafond maturato ed utilizzato.



Da ultimo segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la facoltà di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori anche per importi complessivi maggiori del plafond disponibile (l’utilizzo deve essere evidentemente comunque limitato al plafond maturato secondo una delle modalità suesposte).

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