Nuove agevolazioni per forfettari "sportivi"
- dott. Andrea Maiolo
- 17 lug 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Nel nuovo "diritto dello sport" il lavoratore sportivo non viene considerato limitatamente in caso di lavoratore dipendente. La definizione è generica ed identifica il lavoratore sportivo:
l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.
Nel novero dei "lavoratori sportivi", sono inoltre considerati lavoratori anche i tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni, sulla base dei regolamenti dei singoli organismi, necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
Da tale elenco vengono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Dal punto di vista contrattuale, come già anticipato, il rapporto di lavoro sportivo può essere identificato come lavoro subordinato oppure autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative. Tale formulazione, ampia quindi, ha come prima conseguenza l'ampliamento dei benefici fiscali per gli "sportivi" che sono pertanto essere fruiti da una platea considerevole di soggetti:
i lavoratori sportivi subordinati e parasubordinati;
i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, siano essi in contabilità semplificata o nel regime forfetario;
i soggetti che prestano attività in forma di collaborazione;
Emerge quindi che i forfettari possono rientrare tra i soggetti che godono di queste agevolazioni fiscali, i quali possono godere di un regime molto vantaggioso.
Ciò sorge in considerazione che:
i ricavi compresi fino a 15.000 euro non sono tassati!;
i ricavi che superano la citata soglia sono imponibili ma seguendo le regole del regime forfetario.
Proponiamo quindi un esempio:
Allenatore che ha aperto la partita IVA in regime forfettario e che stabilisce un compenso con l'Associazione presso cui allena per un importo pari ad € 35.000:
Sui primi 15.000 euro non paga tasse;
Sui successivi 20.000 € viene applicato il coefficiente di redditività del 78%. Da qui emerge un reddito di 15.600 euro dal quale possono essere dedotti i contributi previdenziali versati;
sull'importo così calcolato potrà essere applicata l’imposta ridotta del 15% o del 5%.
In determinati casi, inoltre, sono utilizzabili anche le misure agevolative ai fini previdenziali: così ad esempio l'esenzione per i compensi fino a 5.000 euro ed il dimezzamento della base imponibile contributiva.
contatta lo studio Maiolo Gandellini in caso di necessità di ulteriori informazioni in merito all'apertura od alla gestione di una Associazione Sportiva od ad una Partita IVA in ambito sportivo
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