RESIDENZA FISCALE DELLE SOCIETÀ
- dott. Andrea Maiolo
- 4 ago
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La riforma effettuata tramite il c.d. “Decreto Internazionalizzazione” ha modificato le disposizioni sulla residenza fiscale delle società, creando delle differenze rispetto a quanto previsto fino al 31.12.2023.
Si ricorda che precedentemente si consideravano residenti nel territorio dello Stato le società e gli enti rispetto ai quali, per la maggior parte del periodo d’imposta, risultava in Italia la presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
la sede legale;
la sede dell’amministrazione;
l’oggetto principale dell’attività svolta.
A fronte della riforma citata, oggi la residenza si basa sull’esistenza, sempre entro i confini nazionali per la maggior parte dell’annualità fiscale:
della sede legale;
della sede di direzione effettiva;
della gestione ordinaria o in via principale.
Si può notare che viene pertanto superata principalmente il requisito della "sede dell'amministrazione".
Le novità più rilevanti risultano quindi l'introduzione di due concetti:
- “sede di direzione effettiva”: si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso;
- “gestione ordinaria” si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.
Visti i presupposti di residenza sopra citati, si può evidenziare come il primo di essi, relativo alla “sede legale”, sia riconducibile a un elemento di carattere formale, identificandosi con la sede sociale così come indicata nell’atto costitutivo o nello statuto.
Il presupposto della “sede dell’amministrazione” e dell’“oggetto sociale”, così come la “sede di direzione effettiva” e la “gestione ordinaria” rappresentano invece requisiti di tipo più sostanzialistico, da verificarsi caso per caso in base agli opportuni elementi di fatto.