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Obbligo di dotarsi di CIN

  • Immagine del redattore: dott. Andrea Maiolo
    dott. Andrea Maiolo
  • 4 set 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Da ieri entra a pieno regime l'obbligo di dotarsi del codice identificativo nazionale (CIN), dato che, dai primi di novembre, potranno scattare le sanzioni per chi non si adegua alla nuova normativa.


In particolare, la norma affida al Ministero del Turismo il compito di assegnare, mediante procedura automatizzata e su istanza del locatore o titolare della struttura ricettiva, il CIN alle:


- unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve;

- strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.


Quindi, il CIN non riguarda solo le locazioni turistiche e brevi, ma anche alberghi e strutture paralberghiere.

Inoltre, il Ministero del Turismo è competente per la detenzione e gestione della banca dati contenente i dati sul CIN.Così, da oggi, per ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare, sul portale BDSR (accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it), apposita istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante:- i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;- nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.


Il titolare di strutture turistico od locatore breve di un’unità immobiliare o una porzione di essa priva di CIN, si espone alla sanzione pecuniaria da 800 a 8.000.

Con la medesima norma è stato introdotto l'obbligo di:


- esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, “assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici”;

- indicare il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.


L’obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati grava anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve.


La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con:


- la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata;

- la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.


Tutte le sanzioni sopra descritte non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale e comunque scatteranno solo dopo i 60 giorni di moratoria e pertanto a partire dal 2 novembre 2024,

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